Perdite Occulte
Ogni utente risponde della realizzazione, funzionamento, utilizzo e manutenzione degli impianti idrici interni. Qualsiasi malfunzionamento di tali impianti è sotto la sua responsabilità e onere.
L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte.
In tali eventualità il Gestore non può né direttamente né indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni conseguenti a guasti negli impianti idrici privati.
Eccezionalmente, tuttavia, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza ma originate da eventi non prevedibili, e comunque in tutti i casi di perdite occulte contemplati dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di seguito esplicitate
Sono previsti i seguenti livelli minimi di tutela per le utenze, nel caso si manifestino problematiche di perdite occulte:
- L’utente ha la facoltà di richiedere l’attivazione delle tutele previste per le perdite occulte, in caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali. Nel caso di nuove attivazioni (o in assenza di consumo storico), il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.
- L’applicazione della tutela viene prevista anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno tre (3) mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto.
- Tutele di prezzo, da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti:
- a seguito di dimostrazione della perdita nell’ambiente, esonero dall’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
- in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa pari alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento.
- In caso di contratto padre-figli, lo sgravio potrà essere concesso una sola volta sia per le perdite occulte rilevate dal contatore padre sia per le perdite occulte rilevate dai singoli figli. Nel primo caso, l’istanza verrà presentata da parte dell’amministratore o dal rappresentante del condominio in caso di condominio minimo mentre nel secondo caso da parte dell’utente interessato.
Gli utenti potranno accedere ad una nuova tutela non prima di tre (3) anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo oggetto di precedente richiesta di sgravio per perdita occulta andata a buon fine.
Sono esclusi dalle condizioni del presente Regolamento, e pertanto fatturati secondo l’articolazione tariffaria in vigore, i consumi determinati da perdite nella rete privata dell’Utente:
- inferiori al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento;
- avvenute negli impianti a vista (non interrati o conglobati nelle strutture);
- provocate da malfunzionamento di rubinetti, sanitari e relative cassette di risciacquo (cassette wc), di valvole di troppo pieno e dei galleggianti, nonché degli impianti di pompaggio e di decalcificazione acque ed in genere di tutte le apparecchiature di regolazione e controllo presenti negli impianti dell’Utenza (come ad esempio pannelli solari, frigoriferi, fabbricatori di ghiaccio, condizionatori, caldaie, impianti di irrigazione ecc.).
- avvenute entro i tre (3) anni successivi alla data di fatturazione dell’ultima perdita per il quale è stato operato il ricalcolo.
Ai fini della conservazione e ottimizzazione della risorsa idrica e per limitare l’insorgenza di fenomeni di perdite occulte, qualora il Gestore rilevasse un consumo anomalo su segnalazione o autolettura, in sede di raccolta della misura oppure in sede di fatturazione, è tenuto a darne comunicazione tempestiva all’utente interessato.
L’Utente che venga a conoscenza di una perdita occulta nella propria rete idrica deve:
- fare quanto possibile per evitare o diminuire la dispersione di acqua, provvedendo immediatamente alle prime riparazioni del guasto, ovvero ove presente alla chiusura della saracinesca per il blocco del flusso idrico nell’impianto privato;
- provvedere tempestivamente, e comunque entro e non oltre 90 giorni, alla riparazione definitiva del guasto. Il periodo massimo di 90 giorni decorre da quando l’Utente constati la perdita o ne venga a conoscenza con una delle seguenti modalità:
- avviso di consumo anomalo ricevuto direttamente dal letturista o da un tecnico incaricato;
- ricevimento della raccomandata di avviso di consumo anomalo inviata in caso di assenza dell’Utente;
- ricevimento della fattura che includa consumi anomali.
- Raccogliere la documentazione necessaria alla presentazione della richiesta di sgravio per perdita occulta.
Al fine di poter accedere alle tutele per perdita occulta, l’utente dovrà presentare richiesta entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di avvenuta riparazione della stessa attraverso il modulo disponibile sul nostro sito internet di Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. (https://www.caltaqua.it/servizi/perdite-occulte) o presso gli uffici aperti al pubblico allegando la seguente documentazione:
- la documentazione fotografica del danno e dell’intervento di riparazione, compresa l’eventuale realizzazione di una nuova linea;
- la ricevuta/fattura degli oneri sostenuti per la riparazione, oppure una autocertificazione di avvenuta riparazione se eseguita in economia,
- documentazione fotografica con dimostrazione della perdita nell’ambiente al fine di beneficiare dell’esonero dell’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento.
- la fotografia del contatore con visibilità della lettura dopo la riparazione.
- Documento di riconoscimento in corso di validità.
- Modulo di censimento disponibile sul sito internet.
Il Gestore provvederà alla verifica della documentazione trasmessa, nonché alla regolarità dei pagamenti precedenti alle fatture oggetto dello sgravio per perdita occulta. Una volta soddisfatti tutti i criteri previsti dal presente regolamento, il Gestore provvederà ad autorizzare l’iter della procedura di sgravio.
In presenza di tutte le condizioni precedentemente indicate e verificata l’assenza di debito relativo alle fatture precedenti quella/e oggetto di sgravio, si procederà alla rettifica della fatturazione contenente il “consumo anomalo” come segue:
- in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa pari alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento
- a seguito di dimostrazione della perdita nell’ambiente, esonero dall’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento.
- applicazione della tutela di cui ai precedenti punti a) e b) anche per le fatture eventualmente emesse successivamente a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo massimo di 90 giorni, al fine di consentire la riparazione del guasto.
L’utente fruitore della procedura di riconoscimento della perdita occulta ha la facoltà di poter concordare con il Gestore le modalità di rateizzazione del pagamento secondo quanto previsto all’articolo 42 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015 (RQSII).
In caso di controversia, gli utenti fruitori del servizio idrico integrato di Caltanissetta e provincia possono comunque rivolgersi allo Sportello per il consumatore il quale – in materia di reclami – fornisce un supporto per la risoluzione delle problematiche non risolte con il reclamo al proprio gestore, a causa del mancato riscontro o di risposta non soddisfacente (https://www.arera.it/it/callcenter.htm e https://www.sportelloperilconsumatore.it/).
Allo stesso modo, gli utenti possono avvalersi del Servizio Conciliazione ARERA che è uno strumento di tutela stragiudiziale (https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm).
I testi integrati del servizio idrico sono consultabili nel sito
Il modulo può essere scaricato dal sito internet di Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. www.caltaqua.it.
Il modulo è inoltre disponibile presso tutti gli sportelli aperti al pubblico, nelle sedi elencate di seguito, nei giorni e orari di apertura pubblicati sul sito internet:
- CALTANISSETTA C.so Vittorio Emanuele 61
- GELA Via Cartesio 12
- MUSSOMELI Via Santa Maria dei Monti 11/13